Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche’ tutti i rilievi ancorche’ non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche’ tutti i rilievi ancorche’ non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
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