Accesso Civico
Art. 5 D.lgs. n. 33/2013 La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni: Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori Registro degli accessi Responsabile della Trasparenza Regolamento Comunale disciplinante l’accesso documentale di cui agli articoli 22 e ss L. n. 241/1990, l’accesso civico “semplice” di cui all’articolo 5, comma 1 D.lgs. n. 33/2013 e l’accesso civico “generalizzato” di cui agli articoli 5, commi 2 e 5bis D.lgs. n. 33/2013
Accesso Civico
Art. 5 D.lgs. n. 33/2013
Nell’ordinamento italiano esistono tre tipologie di accesso:
– l’accesso documentale o agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990;
– l’accesso civico c.d. semplice ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
– l’accesso civico c.d. generalizzato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dal decreto legislativo 97 del 2016.
L’accesso documentale o l’accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990 consiste nel diritto degli interessati, ossia coloro che vantano un interesse legittimo, concreto e attuale, di prendere visione di estrarre copia di documenti amministrativi.
Il diritto di accesso civico semplice invece è il diritto in capo a chiunque di accedere a documenti, dati, informazioni che sono interessate da obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, nei casi in cui questo risulti omesso.
L’accesso civico generalizzato invece è il diritto in capo a chiunque di accedere a qualsiasi documento, dato, informazione detenuto dalle pubbliche amministrazioni.
Responsabile della Trasparenza Dott.ssa Ilaria Zanda
Ultimo aggiornamento
16 Febbraio, 2026