Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.
Art. 31Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attivita’ dell’amministrazione. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio.
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